Art. 2
In vigore dal 19 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 4.
Storico versioni
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