Art. 1

In vigore dal 19 nov 1987
Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania hanno esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 1987. La pesca del merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3472:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo