Art. 2

Il regolamento (CEE) n. 1736/75 è modificato come segue:

In vigore dal 9 nov 1987
1) il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 5 1. Nel veicolo dell'informazione statistica, le merci sono designate secondo la denominazione prescritta dalle disposizioni relative agli scambi delle merci e, fermo restando il paragrafo 2, in modo da poter essere facilmente e rigorosamente classificate nella sottovoce corrispondente della nomenclatura combinata (NC) introdotta dal regolamento (CEE) n. 2658/87 (1). 2. Le merci devono essere designate conformemente al paragrafo 1 anche quando altre regolamentazioni comunitarie prescrivono che le merci siano designate simultaneamente in base al altre nomenclature. 3. Per ciascuna specie di merci dev'essere menzionato il numero di codice a otto cifre previsto dalla nomenclatura combinata. (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. »; 2) all'articolo 7, paragrafo 1 i termini « Per ciascuna rubrica della Nimexe » sono sostituiti dai termini « Fermo restando l'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87, per sottovoce NC »; 3) all'articolo 11, lettera a), secondo trattino, i termini « del capitolo 99 della Nimexe » sono sostituiti dai termini « del capitolo 97 della nomenclatura combinata »; 4) il testo dell'articolo 34 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 34 I dati di cui all'articolo 22, paragrafo 1 sono elaborati: a) per le esportazioni destinate a paesi terzi e per il commercio fra gli Stati membri, per sottovoce NC, secondo il testo in vigore conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87; b) per le importazioni provenienti da paesi terzi, per sottovoce TARIC, ai sensi dell' del suddetto regolamento; a tal fine sono utilizzati i numeri di codice di cui all', paragrafi 3 e 4 dello stesso regolamento. Tuttavia queste disposizioni si applicano senza pregiudizio dell'articolo 5, paragrafo 4 e dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2658/87. »; 5) il testo dell'articolo 36 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 36 La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee la nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa nel testo in vigore al 1o gennaio di ciascun anno, quale risulta dalle decisioni adottate conformemente all'. »; 6) il testo dell'articolo 38, paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente: « 1. Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione, e comunque non oltre sei settimane dalla fine del mese di riferimento, i risultati mensili cumulati delle loro statistiche del commercio estero. Tali risultati comprendono i dati elencati nell'articolo 22, paragrafo 1 ed elaborati conformemente all'articolo 34. I risultati elaborati in base al codice di cui all', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2658/87 possono tuttavia essere oggetto di una rilevazione distinta ed essere stabiliti da un servizio nazionale diverso da quello incaricato dall'elaborazione dei risultati in base al codice di cui all', paragrafo 3 del suddetto regolamento. 2. Sono disciplinate, ove necessario, conformemente alla procedura prevista all': - le modalità di trasmissione, ivi compresi, per la rilevazione distinta stabilita conformemente al paragrafo 1, secondo comma, il periodo di riferimento, la periodicità e il termine di trasmissione, nonché, ove necessario, le condizioni di elaborazione ai fini della trasmissione; - la fornitura di risultati particolari. »; 7) all'articolo 39, paragrafo 3, lettera a) i termini « Tabelle analitiche della Nimexe » sono sostituiti dai termini « Tabelle analitiche della nomenclatura combinata »; 8) il testo degli articoli 40 e 41 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 40 1. È istituito un comitato che si occupa del metodo delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri, denominato « comitato delle statistiche del commercio estero » e qui di seguito « comitato », composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il comitato può esaminare ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento sollevato dal presidente di sua iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3367:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo