Art. 2

In vigore dal 6 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40. (3) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 248 dell'1. 9. 1987, pag. 54. (5) GU n. L 271 del 24. 9. 1987, pag. 10. (6) GU n. L 294 del 17. 10. 1987, pag. 15. (7) Vedi pag. 35 della presente Gazzetta ufficiale.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1987/3353 | Portale Normativo