Art. 2
In vigore dal 6 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.
(4) GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 6.
(5) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(6) GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 26.
Storico versioni
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