Art. 1

In vigore dal 4 nov 1987
Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque delle divisione CIEM II a (zona CE), III a, III b, c, d (zona CE) e IV eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1987. La pesca dello sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a, III b, c, d (zona CE) e IV eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
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