Art. 2
In vigore dal 4 nov 1987
1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all', spediti dalla Cina verso la Francia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.
2. Le importazioni dei prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dalla Cina verso la Francia sono subordinate al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 2072/84.
3. Tutti i prodotti spediti dalla Cina a decorrere dal 23 ottobre 1987 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dai limiti quantitativi stabiliti. Tuttavia detti limiti quantitativi provvisori non impediscono l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
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