Art. 1
In vigore dal 3 nov 1987
1. L'organismo ammassatore greco procede alla vendita di fichi secchi non trasformati del raccolto 1986 alle industrie della distillazione in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 626/85 e del regolamento (CEE) n. 1707/85 ad un prezzo fissato a 5,40 ECU/100 kg netti.
2. La cauzione di trasformazione di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1707/85 è fissata a 5,708 ECU/100 kg netti.
Storico versioni
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