Art. 2

In vigore dal 29 ott 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39. (2) GU n. L 357 del 18. 12. 1986, pag. 17.
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