Art. 2

In vigore dal 29 ott 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 4. (3) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1. (4) GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 5.
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