Art. 1

In vigore dal 28 ott 1987
Gli organismi di intervento procedono all'acquisto di granturco e di sorgo loro offerti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3222:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo