Art. 2

In vigore dal 26 ott 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o ottobre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7. (3) GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 1. (4) GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 46. (5) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9. (6) GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30.
Storico versioni

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