Art. 2
In vigore dal 26 ott 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o ottobre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.
(3) GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 46.
(5) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(6) GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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