Art. 3

In vigore dal 23 ott 1987
Per quanto riguarda i prezzi da applicare ai sensi dell', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3247/81 (6) in caso di sinistro e per i trasferimenti di prodotti agricoli fra due organismi d'intervento, previsti dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1322/85 (7), n. 1341/86 (8) e n. 1870/87 (9), la Commissione, in base ai prezzi di riporto constatati conformemente all', fissa i prezzi di riporto.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1987/3189 | Portale Normativo