Art. 2

In vigore dal 23 ott 1987
1. I servizi ed organismi pagatori, dopo aver esaurito i mezzi finanziari di origine comunitaria, procedono allo sdoppiamento degli stati giustificativi previsti all' del regolamento (CEE) n. 3184/83. 2. Lo sdoppiamento è fatto in funzione dell'origine dei mezzi finanziari utilizzati per il pagamento delle spese del mese in corso. 3. Gli stati giustificativi delle spese pagate nel 1987 utilizzando i mezzi finanziari anticipati dalla Commissione sono considerati come gli ultimi dell'esercizio 1987. 4. Gli stati giustificativi delle spese pagate nel 1987 utilizzando i mezzi finanziari mobilizzati dagli Stati membri, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, ultimo capoverso del regolamento (CEE) n. 729/70, sono considerati essere i primi dell'esercizio 1988. Gli stati di tesoreria figuranti negli allegati I e IV del regolamento (CEE) n. 3184/83 vengono sostituiti dalla situazione di tesoreria da compilare in conformità all'allegato IV bis del presente regolamento. Il cumulo delle spese si effettuerà, alla colonna (b) dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3184/83, fino a quelle di ottobre 1988 incluse. 5. All'atto dell'applicazione del paragrafo 1, gli eventuali saldi che restano disponibili sui mezzi finanziari comunitari sono portati in deduzione di un anticipo sulla presa in conto.
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