Art. 1
Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2984/87 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 23 ott 1987
«
Gli organismi di intervento procedono all'acquisto del frumento tenero, del frumento duro, dell'orzo e della segala loro offerti. Tuttavia, la detrazione prevista dall'articolo 4 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione (1) si applica a tutto il frumento tenero offerto all'intervento.
(1) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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