Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 828/87 è modificato come segue:

In vigore dal 18 set 1987
1. All', il testo del paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente: « 6. A richiesta dell'organismo d'intervento interessato, l'operatore è tenuto a presentare unitamente al quarto posteriore offerto il quarto anteriore facente parte della stessa mezzena. Tuttavia il quarto posteriore preso in consegna durante la settimana dal 28 settembre al 2 ottobre 1987 deve essere stato presentato unitamente al quarto anteriore; quest'ultimo è escluso dall'intervento. 2. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
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