Art. 2

In vigore dal 17 set 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fermi restando l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2176/84 e qualsiasi altra decisione del Consiglio, il presente regolamento si applica sino all'adozione da parte del Consiglio di misure definitive, ma al massimo sino allo scadere di un periodo di due mesi che decorre dal 21 settembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9. (3) GU n. L 129 del 19. 5. 1987, pag. 5.
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