Art. 1
All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 602/87 il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:
In vigore dal 7 set 1987
« Le date di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, all'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, all'articolo 18, paragrafi 1, 2, 3 e 5 ed all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 854/86 sono differite di 45 giorni. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2695:oj#art-1