Art. 1

In vigore dal 4 set 1987
Si ritiene che le catture d'« altre specie » nelle acque della divisione CIEM IV (acque norvegesi) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio, della Francia, della Germania e dei Paesi Bassi o registrate in tali Stati membri abbiano esaurito il contingente assegnato a tali Stati membri per il 1987. La pesca d'« altre specie » nelle acque della divisione CIEM IV (acque norvegesi) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio, della Francia, della Germania e dei Paesi Bassi o registrate in tali Stati membri, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco d'« altre specie » da parte di queste navi è proibita, dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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