Art. 1

In vigore dal 3 set 1987
Il dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CEE) n. 1289/87 sulle importazioni di urea originarie della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, della Libia, dell'Arabia Saudita, dell'Unione Sovietica, di Trinità e Tobago e della Iugoslavia è prorogato per un periodo non superiore a due mesi.
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