Art. 1

In vigore dal 31 ago 1987
Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II b eseguite da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania abbiano esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 1987. La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II b eseguita da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi, è proibita dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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