Art. 1

In vigore dal 31 ago 1987
Si ritiene che le catture di aringhe nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI a Nord e VI b eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 1987. La pesca dell'aringa nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI a Nord e VI b eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi, è proibita dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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