Art. 1
Alle condizioni fissate dal presente regolamento, è concesso, per la campagna vinicola 1987/1988, un aiuto:
In vigore dal 27 ago 1987
- agli elaboratori che utilizzano mosti di uve concentrati, ottenuti unicamente da uve raccolte nelle zone viticole C III a) e C III b), per la fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda di prodotti di cui alla voce 22.07 della tariffa doganale comune per i quali è ammesso da detti Stati membri, in virtù dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 822/87, l'uso di una denominazione composta contenente il termine « vino », denominati in appresso « elaboratori »,
- ai fabbricanti che utilizzano mosti di uve concentrati ottenuti unicamente da uve raccolte nella Comunità, in quanto elemento principale di un complesso d'ingredienti che i fabbricanti stessi mettono in commercio nel Regno Unito e in Irlanda con istruzioni ben visibili destinate ai consumatori, affinché questi possano ottenere una bevanda che imiti il vino, in appresso denominati « fabbricanti ».
Storico versioni
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