Art. 1
In vigore dal 24 ago 1987
A decorrere dal 29 agosto 1987 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Perù:
1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 32.04 B // Sostanze coloranti d'origine animale // //
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2550:oj#art-1