Art. 2
In vigore dal 24 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 2.
(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 37.
(3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
(4) GU n. L 52 del 21. 2. 1987, pag. 13.
(5) GU n. L 52 del 21. 2. 1987, pag. 12.
Storico versioni
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