Art. 1

In vigore dal 21 ago 1987
Si ritiene che le catture di gado norvegese nelle acque della divisione CIEM IV (acque norvegesi) eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1987. La pesca del gado norgese nelle acque della divisione CIEM IV (acque norvegesi) eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi è proibita dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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