Art. 2
In vigore dal 19 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 26.
(3) GU n. L 194 del 24. 7. 1984, pag. 1.
(4) GU n. L 211 dell'1. 8. 1986, pag. 17.
Storico versioni
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