Art. 1

In vigore dal 17 ago 1987
Si ritiene che le catture di passera di mare nelle acque della divisione CIEM VII a eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1987. La pesca della passera di mare nelle acque della divisione CIEM VII a eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi, è proibita dopo la data di applicazione del presente regolamento.
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