Art. 2

In vigore dal 13 ago 1987
1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all', spediti dalla Corea del Sud verso la Francia prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2286/87 e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data. 2. I prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2286/87 dalla Corea del Sud, verso la Francia continuano ad essere soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 tutti i quantiativi di prodotti spediti dalla Corea del Sud verso la Francia a decorrere dal 1o gennaio 1987 e immessi in libera pratica sono detratti dal limite quantitativo stabilito per il 1987. Tuttavia, detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetta spediti dalla Corea del Sud verso la Francia, prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2286/87 come anche dei prodotti coperti dalla licenze di esportazione rilasciate come è stato previsto nel regolamento (CEE) n. 2286/87.
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