Art. 2
In vigore dal 12 ago 1987
Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2176/84, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione.
Storico versioni
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