Art. 2

In vigore dal 10 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 10 agosto 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40. (3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36. (4) GU n. L 206 del 28. 7. 1987, pag. 16. (5) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1987/2421 | Portale Normativo