Art. 1
In vigore dal 7 ago 1987
I limiti quantitativi relativi ai prodotti tessili originari della Cecoslovacchia, dell'Ungheria e della Romania fissati negli allegati III e IV del regolamento (CEE) n. 4136/86 sono modificati, per l'anno 1987, come indicato negli allegati I e II.
Storico versioni
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