Art. 2

In vigore dal 7 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente 700 000 hl // // //
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