Art. 2
In vigore dal 7 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente 700 000 hl // // //
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