Art. 2

In vigore dal 7 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 26. (3) GU n. L 281 del 2. 10. 1986, pag. 8. (4) GU n. L 40 del 10. 2. 1987, pag. 13.
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