Art. 2
In vigore dal 7 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 218 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.
(3) GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 8.
(4) GU n. L 197 del 30. 7. 1980, pag. 1.
(5) GU n. L 191 del 15. 7. 1986, pag. 13.
Storico versioni
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