Art. 3
In vigore dal 6 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, il presente regolamento è applicabile per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non approvi misure definitive prima della scadenza di detto periodo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1987.
Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente
(1) GU n. L 210 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.
(3) GU n. C 231 del 12. 9. 1986, pag. 4.
GU n. C 77 del 24. 3. 1987, pag. 2.
(1) GU n. L 57 del 4. 3. 1983, pag. 20.
Storico versioni
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