Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2670/85 è modificato come segue:
In vigore dal 6 ago 1987
1. Il testo dell' è sostituito dal seguente testo:
«
1. Queste carni devono essere esportate verso una delle destinazioni per le quali è fissata la restituzione per i prodotti di cui alla sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) della tariffa doganale comune.
2. Per quanto riguarda le carni di cui all'ellegato I, parte B, lettera b), vendute a norma del presente regolamento:
a) non è concessa alcuna restituzione all'esportazione.
Per le carni prese in consegna anteriormente al 1o luglio 1987 e figuranti nell'allegato III non sarà concessa alcuna restituzione. Le autorità competenti prendono le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente comma;
b) in deroga al disposto dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/85, l'importo compensativo monetario può essere fissato in anticipo.
Qualora ci si avvalga della possibilità di cui alla lettera b):
- la domanda di fissazione anticipata deve essere presentata contemporaneamente alla domanda di titolo di esportazione,
- la domanda di fissazione anticipata deve essere corredata dal relativo contratto di vendita,
- il titolo di esportazione può essere utilizzato solo per carni di intervento,
- nella casella 18 a) del titolo di esportazione figura la seguente dicitura in una delle lingue della Comunità:
- Válido únicamente para las carnes de intervención con arreglo al Reglamento (CEE) no 2670/85
- Kun gyldig for interventionskoed solgt i henhold til forordning (EOEF) nr. 2670/85
- Nur gueltig fuer Interventionsfleisch - Verkauf gemaess Verordnung (EWG) Nr. 2670/85
- Ischýei mónon gia ta kréata parémvasis poy poloýntai sta plaísia toy kanonismoý (EOK) arith. 2670/85
- Valid only for intervention meat sold under Regulation (EEC) No 2670/85
- Seulement valable pour des viandes d'intervention vendues sous le règlement (CEE) no 2670/85
- Valido esclusivamente per carni di intervento vendute a norma del regolamento (CEE) n. 2670/85
- Uitsluitend geldig voor vlees uit de interventievoorraden dat wordt verkocht in het kader van Verordening (EEG) nr. 2670/85
- Apenas válido para a carne de intervenção vendida nos termos do Regulamento (CEE) nº 2670/85. ».
2. L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
3. L'allegato II è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.
4. L'allegato II del presente regolamento è inserito quale allegato III del regolamento (CEE) n. 2670/85.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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