Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2670/85 è modificato come segue:

In vigore dal 6 ago 1987
1. Il testo dell' è sostituito dal seguente testo: « 1. Queste carni devono essere esportate verso una delle destinazioni per le quali è fissata la restituzione per i prodotti di cui alla sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) della tariffa doganale comune. 2. Per quanto riguarda le carni di cui all'ellegato I, parte B, lettera b), vendute a norma del presente regolamento: a) non è concessa alcuna restituzione all'esportazione. Per le carni prese in consegna anteriormente al 1o luglio 1987 e figuranti nell'allegato III non sarà concessa alcuna restituzione. Le autorità competenti prendono le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente comma; b) in deroga al disposto dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/85, l'importo compensativo monetario può essere fissato in anticipo. Qualora ci si avvalga della possibilità di cui alla lettera b): - la domanda di fissazione anticipata deve essere presentata contemporaneamente alla domanda di titolo di esportazione, - la domanda di fissazione anticipata deve essere corredata dal relativo contratto di vendita, - il titolo di esportazione può essere utilizzato solo per carni di intervento, - nella casella 18 a) del titolo di esportazione figura la seguente dicitura in una delle lingue della Comunità: - Válido únicamente para las carnes de intervención con arreglo al Reglamento (CEE) no 2670/85 - Kun gyldig for interventionskoed solgt i henhold til forordning (EOEF) nr. 2670/85 - Nur gueltig fuer Interventionsfleisch - Verkauf gemaess Verordnung (EWG) Nr. 2670/85 - Ischýei mónon gia ta kréata parémvasis poy poloýntai sta plaísia toy kanonismoý (EOK) arith. 2670/85 - Valid only for intervention meat sold under Regulation (EEC) No 2670/85 - Seulement valable pour des viandes d'intervention vendues sous le règlement (CEE) no 2670/85 - Valido esclusivamente per carni di intervento vendute a norma del regolamento (CEE) n. 2670/85 - Uitsluitend geldig voor vlees uit de interventievoorraden dat wordt verkocht in het kader van Verordening (EEG) nr. 2670/85 - Apenas válido para a carne de intervenção vendida nos termos do Regulamento (CEE) nº 2670/85. ». 2. L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento. 3. L'allegato II è sostituito dall'allegato III del presente regolamento. 4. L'allegato II del presente regolamento è inserito quale allegato III del regolamento (CEE) n. 2670/85.
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