Art. 1

In vigore dal 6 ago 1987
Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda hanno esaurito il contingente assegnato all'Irlanda per il 1987. La pesca del merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda, nonchè la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi è proibita dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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