Art. 2

In vigore dal 4 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 4 agosto 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN EWG:L999UMBI06.97 FF: 9UIT; SETUP: 01; Hoehe: 328 mm; 37 Zeilen; 1727 Zeichen; Bediener: MARL Pr.: C; Kunde: L 999 it 06 (1) GU n. L 171 del 27. 6. 1973, pag. 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2462:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 1987/2462 | Portale Normativo