Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 570/86 è modificato come segue:
In vigore dal 4 ago 1987
1. all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma l'importo di 4 000 ECU è sostituito dall'importo di 4 400 ECU;
2. all'articolo 17, paragrafo 2 gli importi di 280 ECU e 800 ECU sono sostituiti dagli importi di 310 ECU e 880 ECU.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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