Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3153/85 è modificato come segue:

In vigore dal 3 ago 1987
1) All'articolo 4, paragrafo 3 è inserito la lettera seguente: « g) per quanto concerne l'olio d'oliva con un condizionamento rispondente ai requisiti previsti per la concessione dell'aiuto al consumo e l'olio importato dai paesi terzi, l'importo compensativo monetario è calcolato in base al prezzo di intervento ridotto dell'importo dell'aiuto al consumo in vigore nello Stato membro in cui si applica l'importo compensativo monetario ». 2) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: « Gli importi compensativi monetari fissati in conformità dell'articolo 4 non si applicano: - ai prodotti di cui alle sottovoci 20.05 B e C della tariffa dognale comune contemplati dal regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio (1), con un tenore di zuccheri superiore al 50 % in peso, - alle merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio (2), quando l'importo compensativo monetario non raggiunge iul controvalore di 3 ECU per 100 chilogrammi di merce. (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1. » 3) Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo: « Articolo 7 bis 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 bis, punto 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85 ogniqualvolta il divario monetario applicato in uno Stato membro nel settore delle carni suine dovrebbe essere aumentato rispetto al divario monetario precedente. 2. In questo caso il tasso di conversione agricolo dello Stato membro interessato è modificato in modo da mantenere invariato il divario monetario, entro i limiti previsti dall'articolo 6 bis, punto 2, seconda frase del regolamento (CEE) n. 1677/85. » 4) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente testo: « 1. Qualora in uno Stato membro vi fossero divari monetari effettivi differenziati a seconda dei prodotti, occorre modificare tutti gli importi compensativi monetari in caso di modifica del divario monetario applicato per uno dei prodotti in questione in seguito ad un adattamento del tassi di conversione presi in considerazione ai fini del calcolo dei divari monetari. L'adattamento del tasso di conversione agricolo per il settore delle carni suine a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 è considerato come una modifica ai sensi del comma che precede. 2. Se i divari monetari sono modificati in seguito ad un riallineamento monetario nel quadro dello SME, gli importi compensativi monetari sono ricalcolati per tutti gli Stati membri e fissati in base ai dati più recenti ».
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