Art. 2

In vigore dal 3 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1987. Per la Commissione Manuel MARÌN Membro della Commissione (1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9. (3) GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 49. (4) GU n. L 245 del 20. 8. 1982, pag. 25. (5) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 19. (6) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 25.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1987/2363 | Portale Normativo