Art. 12

In vigore dal 31 lug 1987
1. Sempreché non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni, l'autorità doganale permette, a richiesta dell'interessato e alle condizioni da essa stabilite, che: a) venga presentato, al posto della dichiarazione di vincolo al regime, un documento commerciale o amministrativo con una domanda di esportazione firmata dal dichiarante; b) il vincolo al regime di merci di temporanea esportazione abbia luogo senza che esse vengano presentate all'autorità doganale preposta al controllo dell'esportazione e prima del deposito della dichiarazione di vincolo al regime. 2. Quando venga autorizzata la procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera b), il titolare dell'autorizzazione è tenuto: a) ad informare l'autorità doganale abilitata a controllare l'esportazione di cui al paragrafo 1, lettera b), nella forma e secondo le modalità da essa stabilite, delle spedizioni da effettuare, per consentirle di procedere, se del caso, al loro controllo prima della partenza; b) a redigere la dichiarazione di vincolo al regime o il documento di cui al paragrafo 1, lettera a); c) ad annotare nelle proprie scritture le merci destinate all'esportazione. L'iscrizione avviene nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità doganale. Essa deve recare la data alla quale ha luogo l'iscrizione. Tale iscrizione può essere sostituita da ogni altra formalità, definita dall'autorità doganale, che presenti garanzie analoghe e segnatamente dall'uso di procedure informatizzate; d) a tenere a disposizione dell'autorità doganale tutti i documenti relativi all'esportazione di tali merci. 3. L'autorità doganale rifiuta l'autorizzazione a beneficiare di una delle procedure semplificate di cui al paragrafo 1 alle persone: a) che non offrano tutte le garanzie necessarie per il buon svolgimento del regime; b) le cui scritture non consentano all'autorità doganale, quando ci si avvalga della procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera b), di controllare le operazioni. L'autorità doganale può rifiutare l'autorizzazione alle persone che non fanno effettuare di frequente operazioni di perfezionamento passivo.
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Art. 12 Regolamento (UE) 1987/2458 | Portale Normativo