Art. 2
In vigore dal 31 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1.
(3) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
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