Art. 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1282/81 il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 31 lug 1987
« 2. L'aliquota del dazio antidumping è pari al 15 %. 3. In deroga al paragrafo 2, l'aliquota del dazio antidumping è pari a: - 6 % per Gantrade Corporation, - 10,5 % per Phillips Petroleum Chemicals SA e - 5,9 % per US Industrial Chemicals Co. »
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