Art. 14

In vigore dal 31 lug 1987
1. Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro e non oltre il 20 di ogni mese per il mese precedente, una distinta da cui risultino; - i quantitativi di vino, di fecce e di vino alcolizzato distillati; - i quantitativi di alcole consegnati agli organismi d'intervento per la distillazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87; - i quantitativi di acquavite di vinacce di uve o di acquavite di vino prodotti ed i quantitativi di alcole contenuti in tali prodotti; - i quantitativi di altri prodotti aventi almeno 52 % vol, per i quali è stato richiesto un aiuto. 2. Per l'alcole preso in consegna dai rispettivi organismi d'intervento, gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o ottobre 1987 per la campagna viticola 1986/1987, i prezzi di vendita praticati nel corso della campagna, nonché le caratteristiche ed i quantitativi dei prodotti venduti a tali prezzi. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o marzo 1989, i casi in cui i distillatori non abbiano rispettato i loro obblighi e le conseguenti misure adottate.
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Art. 14 Regolamento (UE) 1987/2353 | Portale Normativo