Art. 1

In vigore dal 31 lug 1987
1. Il prezzo d'acquisto del vino che durante la campagna viticola 1987/1988 sia consegnato ad una delle distillazioni menzionate agli articoli 38, 39, 41 o 42 del regolamento (CEE) n. 822/87, viene diminuito degli importi specificati nella tabella seguente: (ECU / % vol / hl) 1.2.3.4,5 // // // // // Zone viticole // Zona A // Zona B // Zona C // 1.2.3.4.5 // Misure // // // Parte spagnola // Altre parti // // // // // // Distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 // 0,18 // 0,15 // 0,04 // 0,09 // // // // // // Distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 // 0,30 // 0,25 // 0,07 // 0,15 // // // // // // Distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 // 0,40 // 0,33 // 0,09 // 0,20 // // // // // // Distillazione di cui all'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 822/87 // 0,46 // 0,38 // 0,11 // 0,23 // // // // // La diminuzione di cui al primo comma non si applica al vino entrato in distilleria dopo le date previste per le varie zone viticole all'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 e consegnato da un produttore il quale fornisca alle autorità competenti la prova che, nel corso della campagna, egli non ha né proceduto all'aumento del titolo alcolometrico della propria produzione di vino da tavola mediante aggiunta di saccarosio, né presentato per tale produzione domanda per la concessione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 45 dello stesso regolamento. 2. Se un produttore procede all'aumento del titolo alcolometrico della propria produzione di vino da tavola mediante aggiunta di saccarosio o di mosto che abbia beneficiato dell'aiuto di cui all'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 822/87 e fa consegnare vino da tavola in virtù dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 854/86, detto produttore è tenuto, per quanto riguarda il volume in questione, a versare all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui egli ha le sede principale, un importo pari alla diminuzione prevista al paragrafo 1 per la distillazione obbligatoria. 3. Per il quantitativo di vino consegnato ad una delle distillazioni citate al paragrafo 1, viene versato un importo pari alla diminuzione prevista dallo stesso paragrafo al produttore che ne abbia fatto domanda - vuoi direttamente, vuoi per il tramite di un distillatore - all'autorità competente anteriormente al 1o settembre 1988 e che, durante la campagna, non abbia né aumentato mediante aggiunta di saccarosio il titolo alcolometrico della propria produzione di vino da tavola, né presentato per questa produzione domanda per la concessione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 822/87. Se un produttore ne ha fatto domanda anteriormente al 1o settembre 1988 e nel corso della campagna ha aumentato il titolo alcolometrico mediante aggiunta di saccarosio e presentato domanda di aiuto soltanto per una parte della propria produzione di vino da tavola, inferiore al volume globale consegnato durante la campagna per il complesso delle suddette distillazioni, l'importo di cui al primo comma viene versato per il quantitativo corrispondente alla differenza tra la quantità di vino da tavola che il produttore stesso ha consegnato o fatto consegnare alla distillazione e la quantità di vino da tavola il cui titolo alcolometrico è stato aumentato. Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere ai produttori interessati la comunicazione di qualunque elemento informativo che consenta di verificare la fondatezza delle domande di aiuto. Qualora le condizioni di produzione specifiche e le difficoltà amministrative impediscano la verifica dei casi singoli, il comma precedente non è applicabile e, di conseguenza, la diminuzione di cui al paragrafo 1 ha luogo integralmente. 4. Il disposto del paragrafo 3, secondo comma, non si applica ai quantitativi di vino consegnati da un produttore che abbia acquistato il vino in questione. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 non si applicano ai produttori degli Stati membri che non autorizzano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87. Articolo 2 1. Per i vini consegnati ad una delle distillazioni di cui all', l'aiuto da versare al distillatore viene ridotto di un importo pari alla diminuzione indicata nello stesso articolo. 2. Per i prodotti ottenuti da vini consegnati alla distillazione ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, il prezzo da corrispondere ai distillatori per i quantitativi consegnati a un organismo d'intervento viene ridotto di un importo pari alla diminuzione di cui all'.
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