Art. 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1146/86 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

In vigore dal 31 lug 1987
« 3. In deroga al disposto dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2042/75 (1) l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione per le domande di cui al paragrafo 2, lettera b) è pari a 20 ECU per tonnellata. (1) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5. »
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