Art. 4

In vigore dal 30 lug 1987
1. L'importo stimato del premio pagabile per ovini femmine diversi dalle pecore che danno diritto al premio e per regione nella zona che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 è il seguente: 1.2 // Regione // Importo stimato del premio pagabile per animali femmine della specie ovina diversi dalle pecore che danno diritto al premio in ECU // 5 // 6,904 2. In applicazione dell', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di animali femmine della specie ovina diversi dalle pecore che danno diritto al premio situati nelle zone agricole svantaggiate di cui al paragrafo 1 di cui sopra è fissato come segue: 1.2 // Regione // Acconto del premio pagabile per animali femmine della specie ovina diversi dalle pecore che danno diritto al premio in ECU // 5 // 3,448
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Art. 4 Regolamento (UE) 1987/2345 | Portale Normativo