Art. 1

In vigore dal 30 lug 1987
La riduzione di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE applicabile all'importo dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone, ammonta, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, a: - 0 ECU per 100 kg per la Spagna, - 0 ECU per 100 per il Portogallo, - 4,502 ECU per 100 kg per gli altri Stati membri.
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